Leggi e normeIl panorama legislativo italiano, nei riguardi delle coppie che devono affrontare le problematiche derivanti da un parto gemellare, non brilla certo per particolare attenzione. Nel complesso, le tutele previste per i genitori di gemelli, sono limitate e insufficienti rispetto alle reali esigenze di una coppia che si ritrova a dover gestire due o più pargoli. La consapevolezza delle difficoltà, insite nella quotidianità con i gemelli, è ancora lontana dalla mente del legislatore. Di recente, tuttavia, è stata emanata qualche norma il cui spirito sembra finalmente innovativo. Dopo quasi trent'anni dall'entrata in vigore della legge 1204/71, l'intera disciplina delle tutele previste per le lavoratrici madri è stata finalmente modificata. La Legge 8.3.2000, n. 53 ha introdotto nuove modalità e nuovi criteri d'utilizzazione dell'astensione obbligatoria, dell'astensione facoltativa, dei riposi giornalieri e dei permessi per malattia del bambino. A distanza di circa un anno, con l'emanazione del "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità", a norma dell'articolo 15 della stessa legge 53/2000, si è finalmente provveduto a fornire una guida coordinata a tutte le regole in vigore sull'argomento. Riassumendo, le disposizioni che si applicano con specificità in caso di parto plurimo sono le seguenti: - L'art. 32 del Testo Unico in relazione ai congedi parentali:" Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo"
- L'art. 41 del Testo Unico riguardante la fruizione dei riposi giornalieri:" In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 39, comma 1, possono essere utilizzate anche dal padre"
Di seguito sono elencati, oltre ai collegamenti al testo integrale dei dispositivi appena citati, una ulteriore serie di norme che riteniamo possano esservi utili. La tutela della maternità della paternità Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità. Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città. Con questa circolare l'INPS ha inteso chiarire le modalità attuative della legge 53/2000 in materia di astensione facoltativa dal lavoro, riposi orari (cosiddetti riposi di allattamento che nel caso di parto plurimo vengono raddoppiati), flessibilità dell'astensione obbligatoria e astensione riconosciuta al padre lavoratore. Utile, in particolare, lo schema di ripartizione delle ore di riposo giornaliero. Una circolare che apporta elementi esplicativi alla normativa sui permessi e congedi parentali. Sono chiariti molti punti in relazione alla copertura pensionistica con contribuzione figurativa, riscatto o versamenti volontari. Un provvedimento della regione Friuli Venezia Giulia di portata innovativa. Anche se solo da un punto di vista economico, questa norma dimostra una sensibilità non comune verso le problematiche che possono investire le famiglie nelle quali si verificano nascite gemellari. Le nuove norme in sintesi. Dispositivi di tutela economica L'assegno di maternità e quello per nuclei famigliari con almeno tre figli minori. L'art. 49 della legge 22 dicembre 1999, n. 488Riduzione oneri sociali e tutela della maternità nella finanziaria del 2000. Il regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'articolo 49 della legge 22 dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Con questa circolare l'Inps detta le modalità per usufruire dei benefici previsti dalla Finanziaria 2000 e dal relativo regolamento di attuazione entrato in vigore il 7 aprile 2001. L'assegno è di 3 milioni, rivalutati di anno in anno secondo l'indice Istat. I soggetti che già ottengono importi pari o superiori alla misura prevista non sono di fatto interessati dal provvedimento, a meno che non vantino parti gemellari (con conseguente raddoppio dell'assegno) o affidamenti di più fratelli. L'assegno spetta in misura intera se non è stato corrisposto nessun tipo di trattamento di maternità. Nota:Tutti i testi legislativi contenuti in questa sezione del sito non rivestono carattere di ufficialità e non sono sostitutivi in alcun modo delle pubblicazioni ufficiali cartacee. Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato. |