Legge Regionale Friuli Venezia Giulia n. 2 del 22 febbraio 2000 Art. 3(Promozione e valorizzazione della famiglia, finanziamenti della spesa sanitaria e delle politiche sociali) 1. Al fine di incentivare l'incremento demografico nel proprio territorio, l'Amministrazione regionale finanzia la concessione, ai nuclei familiari ove almeno uno dei coniugi sia cittadino italiano residente da almeno dodici mesi, con reddito non inferiore all'importo della pensione minima INPS e non superiore a lire 90 milioni, dei seguenti benefici: - un assegno "una tantum" dell'importo di lire 6 milioni per ciascun figlio successivo al primo;
- un assegno mensile, per dodici mensilità, per ciascun figlio successivo al secondo;
- per i parti gemellari o plurigemellari, un assegno "una tantum" dell'importo di lire 10 milioni, per ogni nato.
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