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Schema riassuntivo delle norme in vigore

Astensione obbligatoria
Astensione facoltativa
Malattia del bambino
Permessi giornalieri

Astensione obbligatoria

Periodo interessato

Prima del parto:

  • Due mesi antecedenti la data presunta;
  • Eventuali altri periodi autorizzati dal servizio ispettivo della direzione provinciale del lavoro.

Dopo il parto:

  • Tre mesi successivi alla data effettiva della:
    - nascita;
    - dell'aborto se intervenuto dopo 180 giorni dall'inizio della gestazione;
    - dell'ingresso del bambino in famiglia in caso di adozione e/o affidamento, se di età inferiore a otto anni.

Nota:
Posto il limite di 5 mesi complessivi d'astensione obbligatoria per maternità, in aggiunta ai tre mesi l'eventuale periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il giorno della nascita se quest'ultima è intervenuta prima della data presunta.
Le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi se autorizzate dal medico competente.
Il padre ha diritto di astenersi nei tre mesi successivi alla nascita:
- in caso di morte o grave infermità della madre;
- in caso di abbandono da parte della madre;
- in caso di affidamento esclusivo alla madre.

Effetti normativi, economici, assicurativi

  • I periodi di astensione obbligatoria sono computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità e alle ferie;
  • Prestazioni a carico dell'ente assicuratore:
    - trattamento economico pari all'ottanta per cento della retribuzione.
  • Copertura previdenziale figurativa totale (100%) anche per il padre.
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Astensione facoltativa

Periodo interessato

  • Entro i primi otto anni di vita del bambino. In caso di adozione o affidamento del minore è compresa tra i sei e i dodici anni, il diritto di astenersi può essere esercitato nei primi tre anni dall'ingresso in famiglia.
  • In caso di parto plurimo spetta per ogni bambino nato.

Periodo massimo di aspettativa e soggetti che possono usufruirne

  • Nucleo familiare con entrambi i genitori:
    10 mesi complessivamente con un limite massimo di sei mesi per ciascun genitore - se però il padre utilizza l'astensione per non meno di tre mesi il suo limite è elevato a sette e quello complessivo a 11 mesi.
    Madre666654
    Padre234567
    Tot. effettivo8910111111
    Tot. potenziale101111111111
    Possibilità di utilizzazione contemporanea anche durante l'astensione facoltativa o i riposi giornalieri.
  • Nucleo familiare con un solo genitore:
    10 mesi utilizzabili per intero dall'unico genitore" (decesso, abbandono, affidamento esclusivo). Se si verifica nel corso degli otto anni occorre tenere conto dei periodi già utilizzati da entrambi.

Modalità

  • Il periodo può essere frazionato o continuativo. Ai fini del frazionamento è necessaria la ripresa dell'attività lavorativa anche per un solo giorno.
  • Obbligo del preavviso di almeno 15 giorni salvo impedimenti.

Effetti normativi, economici ed assicurativi

  • I periodi di astensione sono computati nell'anzianità di servizio esclusi gli effetti relativi a:
    - ferie
    - tredicesima o gratifica.
  • Prestazione a carico dell'Ente assicuratore:
    - Fino al terzo anno di vita: 30% della retribuzione fino ad un massimo di sei mesi complessivi tra i due genitori, coperti da contribuzione figurativa; per il periodo successivo non indennizzato è prevista una copertura figurativa parziale con facoltà di integrazione.
    - Al genitore "richiedente" con reddito individuale inferiore, nell'anno, a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione spetta sempre l'indennità economica.
  • Diritto all'anticipazione del TFR.
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Malattia del bambino

Periodo interessato

  • Fino al compimento dell'ottavo anno di vita del bambino.

Periodo massimo di aspettativa e soggetti che possono usufruirne

  • Entrambi i genitori alternativamente:
    - senza limite di tempo fino al terzo anno di vita del bambino;
    - dal terzo all'ottavo anno nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore.

Modalità

  • La malattia deve essere certificata dal medico specialista della ASL o convenzionato.
  • Il genitore richiedente deve attestare che l'altro non sia in astensione dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo.

Effetti normativi, economici ed assicurativi

  • I periodi di astensione sono computati nell'anzianità di servizio esclusi gli effetti relativi a:
    - ferie;
    - tredicesima o gratifica.
  • Nessuna prestazione a carico dell'Ente Assicuratore.
  • La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe il decorso del periodo di ferie del genitore.
  • Copertura figurativa per i periodi di astensione fino al terzo anno di vita del bambino. Successivamente copertura parziale.
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Permessi giornalieri

Periodo interessato

  • Fino al compimento di un anno di vita del bambino.

Periodo massimo di aspettativa e soggetti che possono usufruirne

  • Durata:
    - due ore al giorno per orari pari o superiori a sei ore;
    - un ora al giorno per orari inferiori a sei ore.
  • Destinatari la madre lavoratrice senza condizioni. Il padre può usufruirne quando:
    - i figli sono affidati al solo padre;
    - in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga (con esclusione di quando è in astensione obbligatori o facoltativa);
    - nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente (escluso il caso in cui non sia lavoratrice).
  • In caso di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati. Le ore aggiuntive possono essere utilizzate dal padre.

Effetti normativi economici ed assicurativi

  • Prestazione a carico dell'Ente assicuratore pari al 100%;
  • Copertura figurativa ai fini previdenziali.
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