Schema riassuntivo delle norme in vigoreAstensione obbligatoria Astensione facoltativa Malattia del bambino Permessi giornalieri Astensione obbligatoria Periodo interessatoPrima del parto: - Due mesi antecedenti la data presunta;
- Eventuali altri periodi autorizzati dal servizio ispettivo della direzione provinciale del lavoro.
Dopo il parto: - Tre mesi successivi alla data effettiva della:
- nascita; - dell'aborto se intervenuto dopo 180 giorni dall'inizio della gestazione; - dell'ingresso del bambino in famiglia in caso di adozione e/o affidamento, se di età inferiore a otto anni.
Nota: Posto il limite di 5 mesi complessivi d'astensione obbligatoria per maternità, in aggiunta ai tre mesi l'eventuale periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il giorno della nascita se quest'ultima è intervenuta prima della data presunta. Le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi se autorizzate dal medico competente. Il padre ha diritto di astenersi nei tre mesi successivi alla nascita: - in caso di morte o grave infermità della madre; - in caso di abbandono da parte della madre; - in caso di affidamento esclusivo alla madre. Effetti normativi, economici, assicurativi - I periodi di astensione obbligatoria sono computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità e alle ferie;
- Prestazioni a carico dell'ente assicuratore:
- trattamento economico pari all'ottanta per cento della retribuzione. - Copertura previdenziale figurativa totale (100%) anche per il padre.
Astensione facoltativa Periodo interessato - Entro i primi otto anni di vita del bambino. In caso di adozione o affidamento del minore è compresa tra i sei e i dodici anni, il diritto di astenersi può essere esercitato nei primi tre anni dall'ingresso in famiglia.
- In caso di parto plurimo spetta per ogni bambino nato.
Periodo massimo di aspettativa e soggetti che possono usufruirne - Nucleo familiare con entrambi i genitori:
10 mesi complessivamente con un limite massimo di sei mesi per ciascun genitore - se però il padre utilizza l'astensione per non meno di tre mesi il suo limite è elevato a sette e quello complessivo a 11 mesi.| Madre | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | | Padre | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | Tot. effettivo | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | | Tot. potenziale | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | Possibilità di utilizzazione contemporanea anche durante l'astensione facoltativa o i riposi giornalieri. - Nucleo familiare con un solo genitore:
10 mesi utilizzabili per intero dall'unico genitore" (decesso, abbandono, affidamento esclusivo). Se si verifica nel corso degli otto anni occorre tenere conto dei periodi già utilizzati da entrambi.
Modalità - Il periodo può essere frazionato o continuativo. Ai fini del frazionamento è necessaria la ripresa dell'attività lavorativa anche per un solo giorno.
- Obbligo del preavviso di almeno 15 giorni salvo impedimenti.
Effetti normativi, economici ed assicurativi - I periodi di astensione sono computati nell'anzianità di servizio esclusi gli effetti relativi a:
- ferie - tredicesima o gratifica. - Prestazione a carico dell'Ente assicuratore:
- Fino al terzo anno di vita: 30% della retribuzione fino ad un massimo di sei mesi complessivi tra i due genitori, coperti da contribuzione figurativa; per il periodo successivo non indennizzato è prevista una copertura figurativa parziale con facoltà di integrazione. - Al genitore "richiedente" con reddito individuale inferiore, nell'anno, a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione spetta sempre l'indennità economica. - Diritto all'anticipazione del TFR.
Malattia del bambino Periodo interessato - Fino al compimento dell'ottavo anno di vita del bambino.
Periodo massimo di aspettativa e soggetti che possono usufruirne - Entrambi i genitori alternativamente:
- senza limite di tempo fino al terzo anno di vita del bambino; - dal terzo all'ottavo anno nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore.
Modalità - La malattia deve essere certificata dal medico specialista della ASL o convenzionato.
- Il genitore richiedente deve attestare che l'altro non sia in astensione dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo.
Effetti normativi, economici ed assicurativi - I periodi di astensione sono computati nell'anzianità di servizio esclusi gli effetti relativi a:
- ferie; - tredicesima o gratifica. - Nessuna prestazione a carico dell'Ente Assicuratore.
- La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe il decorso del periodo di ferie del genitore.
- Copertura figurativa per i periodi di astensione fino al terzo anno di vita del bambino. Successivamente copertura parziale.
Permessi giornalieri Periodo interessato - Fino al compimento di un anno di vita del bambino.
Periodo massimo di aspettativa e soggetti che possono usufruirne - Durata:
- due ore al giorno per orari pari o superiori a sei ore; - un ora al giorno per orari inferiori a sei ore.
- Destinatari la madre lavoratrice senza condizioni. Il padre può usufruirne quando:
- i figli sono affidati al solo padre; - in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga (con esclusione di quando è in astensione obbligatori o facoltativa); - nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente (escluso il caso in cui non sia lavoratrice).
- In caso di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati. Le ore aggiuntive possono essere utilizzate dal padre.
Effetti normativi economici ed assicurativi - Prestazione a carico dell'Ente assicuratore pari al 100%;
- Copertura figurativa ai fini previdenziali.
|